Non è raro chiedersi a carico di chi sia il compenso dell’amministratore di condominio, non solo quando si vive in affitto: cosa dice la legge.
Quando si vive in un condominio è necessario sapere che esistono delle precise regole, stabilite dalla legge italiana. Un aspetto particolare riguarda quello delle spese da sostenere, compreso il compenso dell’amministratore nominato dall’assemblea.

La figura in questione non è sempre obbligatoria. L’amministratore deve essere nominato, secondo la legge, quando in uno stabile vi siano più di otto condomini intesi come titolari del diritto di proprietà. Per fare un esempio, se in un edificio sono presenti dieci appartamenti, ma di proprietà di solo quattro persone, la gestione dello stabile può essere affidata ad un singolo condomino. In caso di più di otto condomini, bisogna incaricare un professionista. Capiamo adesso a chi spetta il pagamento del compenso.
Amministratore di condominio, chi paga il compenso del professionista?
Gli articoli 1123 e 1129 del Codice Civile stabiliscono le norme relative alla nomina dell’amministratore di condominio e la ripartizione delle spese per la conservazione ed il godimento delle parti comuni di un edificio.
L’amministratore, che come detto deve essere nominato per edifici con più di otto di condomini, è il professionista che si occupa della gestione dello stabile e dell’attuazione delle delibere dell’assemblea condominiale. La nomina deve avvenire in assemblea rispettando la maggioranza prevista dalla legge in termini di numero di presenti e millesimi.

Sempre in assemblea, la figura dell’amministratore deve presentare un preventivo, comprensivo del suo compenso che potrebbe tenere conto anche delle tariffe Anaci (Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari). In caso di mancata presentazione del preventivo e relativo compenso, la nomina è considerata nulla.
Il pagamento di questo compenso è a carico di tutti i condomini, in quanto la somma rientra fra le spese condominiali che vanno suddivise in base ai millesimi. Non è escluso che l’importo possa essere diviso equamente tra i condomini, ma solo dopo l’approvazione in assemblea. Precisiamo anche che, trattandosi di una spesa condominiale, il pagamento, in caso di immobile in affitto, è a carico del proprietario e non dell’inquilino.
Non è raro, però, che le parti possano accordarsi diversamente e spese condominiali possano essere versate per intero o parzialmente dal conduttore. Se previsto dal contratto di locazione, dunque, l’inquilino non può rifiutarsi di sostenere le spese in questione. Per evitare controversie, il consiglio è quello di accordarsi sempre prima sulle spese condominiali e indicare tutto sul contratto.